Traduzioni semplici
- Traduzioni giuridiche e/o legali : contratti,atti
costitutivi e statuti societari,documenti
notarili,sentenze,procure,verbali,perizie,documenti angrafici.
- Traduzioni tecniche : manuali di installazione,uso e
manutenzione,cataloghi,schede tecniche,manuali di qualità,elenchi
ricambi,normative,articoli di riviste specializzate.
- Traduzioni scientifiche : documentazione di ingegneria
meccania e idraulica,articoli tratti da riviste scientifiche,altro.
- Traduzioni economiche e finanziarie : rapporti
annuali,business plan,normative fiscali,documentazione bancaria e
fiscale,corrispondenza commerciale,analisi dei mercati finanziari.
- Traduzioni mediche : documentazione su prodotti
medicali,foglietti illustrativi di farmaci,articoli di riviste
specializzate
- Traduzioni varie : letterarie, manualistica varia ,cataloghi commerciali ed informativi, curriculm
vitae e lettere di presentazione, software vario, pagine web ,
presentazioni e opuscoli turistici, comunicati stampa, brochure
vari, altro.
- Traduzioni siti internet :
eseguo anche traduzioni di interi siti Internet .
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semplici
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Traduzioni giurate (asseverazione)
L’asseverazione di un documento rappresenta
un’attestazione ufficiale da parte del
traduttore circa la corrispondenza del testo
tradotto con il testo originale. Traduzioni
giurate (le asseverazioni) vengono richieste per
diversi tipi di documenti: contratti, sentenze,
atti notarili, certificati di cittadinanza, di
stato civile, di nascita, di matrimonio, di
casellario giudiziario, attestati, diplomi,
pagelle scolastiche ecc.
Possono essere giurate le traduzioni dei
documenti in originale, fotocopia semplice,
copia conforme all’originale.
L’asseverazione è di competenza del Tribunale
Ordinario, all’interno del quale esiste la
Cancelleria per le asseverazioni, oppure del
Giudice di Pace.
Il giuramento viene prestato contestualmente
alla presentazione della traduzione, il verbale
di giuramento deve essere reso dalla persona che
ha eseguito la traduzione ed è richiesto il
pagamento di una tassa di cancelleria sotto
forma di bolli (ogni 100 righe una marca da
bollo di 16,00 euro).
Per più informazioni visitare il sito del
Tribunale di Roma.
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Legalizzazione (apostille)
La legalizzazione consiste nell'attestazione
della qualità legale del pubblico ufficiale che
ha apposto la propria firma su un documento,
nonché dell'autenticità della firma stessa.
Le firme sugli atti e documenti rilasciati in
Italia da una rappresentanza diplomatica o
consolare estera residente nello Stato italiano
devono essere legalizzate affinché abbiano
valore in Italia.
Le firme sugli atti e sui documenti rilasciati
in Italia devono essere legalizzate affinché
abbiano valore all'estero.
Le firme sugli atti e documenti formati
all'estero da autorità estere e da valere nello
Stato sono legalizzate dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero
(esempio: la dichiarazione di valore di un
diploma o di una laurea). Le firme apposte su
atti e documenti dai competenti organi delle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
o dai funzionari da loro delegati non sono
soggette a legalizzazione ma, se redatti in
lingua straniera, devono essere accompagnati da
una traduzione in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare o da un
traduttore.
La procedura di legalizzazione è di competenza
dell'Ufficio della Prefettura - U.T.G. controlla
che la firma apposta sul documento da
legalizzare sia depositata in un apposito
registro custodito in Prefettura. In caso
affermativo, viene subito apposto il timbro di
legalizzazione. In caso negativo viene richiesto
via fax all'Ente che ha emanato l'atto il
nominativo della persona autorizzata alla firma
e, una volta conosciute le informazioni
necessarie, viene disposta la legalizzazione del
documento.
La legalizzazione degli atti firmati dai
Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli
Ufficiali Giudiziari è di competenza della
Procura della Repubblica.
I documenti formati o da valere negli Stati
aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre
1961 devono essere sottoposti alla formalità
della postilla c.d."Apostille" (prevede un
timbro speciale attestante l'autenticità del
documento e la qualità legale dell''Autorità
rilasciante), in luogo della legalizzazione.
La richiesta di legalizzazione può essere fatta
da cittadini italiani o stranieri che devono far
valere un documento italiano all'estero e da
cittadini italiani o stranieri che devono far
valere un documento consolare estero in Italia.
La suddetta richiesta può essere fatta anche dal
traduttore munito di una procura speciale da
parte dell’interessato.
Nel caso di atti o documenti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche straniere in Italia
è necessario applicare una marca da bollo da
16,00 euro.
Per maggiori informazioni
sito
della Prefettura di Roma , oppure il
sito della
Procura Generale della Repubblica presso la
Corte d'Appello
Per ordinare una legalizzazione inviare una
email a
crys72@gmail.com , e risponderò entro
max 12 ore. |